La nostra proposta ovviamente dà per scontata l’esistenza dell’ampio e non facile dibattito in corso sui concetti di genere e di violenza di genere e l’esistenza di provvedimenti legislativi di ordine penale e civile che riguardano la fenomenologia dei generi.
Amalia Signorelli
Il nostro codice penale è stato redatto negli anni Venti da una commissione parlamentare presieduta dall’onorevole Alfredo Rocco, ministro guardasigilli, a sua volta suddivisa in tre sottocommissioni. Hanno lavorato dal 4 dicembre 1925 al 19 ottobre 1930. Il reato sul quale abbiamo concentrato la nostra attenzione è quello di assassinio – che in Italia viene definito ‘omicidio’ – perché è necessariamente destinato a citare l’essere umano.
Comparando la definizione del reato di ‘omicidio’ del nostro codice penale con quello di altri Stati, si scopre non solo che l’Italia è l’unico paese, almeno fra quelli finora presi in considerazione, a definire ‘omicidio’ il reato di assassinio. Omicidio significa letteralmente “uccisione di un uomo”. E’ anche l’unico paese a definire ‘uomo’ l’essere umano cui si toglie la vita.
L’abitudine e la scelta italiana a voler strenuamente identificare nell’uomo l’essere umano, si è riversata anche nella volutamente errata traduzione del titolo della Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, approvata a Parigi il 10 dicembre del 1948, successivamente firmata a Roma nel 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848.
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